È stato nominato l’Organismo di vigilanza. Contestualmente è stato approvato il Regolamento per la gestione delle segnalazioni interne di illeciti di cui al d. lgs. n. 24/2023 (c.d. Whistleblowing) con contestuale nomina della funzione Whistleblowing individuata nella persona del componente dell’OdV.
Organismo di Vigilanza e funzione Whistleblowing: Avv. Valerio Girani - odv@itsagroalimentaremn.it
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) E TUTELA DEL SEGNALANTE (WHISTLEBOLWER) AI SENSI DEL D. LGS. 10 MARZO 2023, N. 24
La Fondazione ITS Academy Agroalimentare Sostenibile – Territorio Mantova, ha adottato il REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) E TUTELA DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER) AI SENSI DEL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 24, in cui sono disciplinati i termini e le competenze per la gestione delle segnalazioni.
Le segnalazioni possono riguardare:
Violazioni del diritto nazionale:
La Fondazione ha attribuito la gestione delle Segnalazioni all’Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.lgs. 231/2001, che dunque costituisce la Funzione Whistleblowing.
Le modalità di presentazione delle segnalazioni di violazioni sono le seguenti:
Canale scritto (i)
tramite lettera cartacea in busta chiusa indirizzata a: Funzione Whistleblowing della Fondazione ITS Academy Agroalimentare Sostenibile – Territorio Mantova presso la sede dell’Organismo di Vigilanza nominato Avv. Valerio Girani, Corso Mazzini, 83, 47121, Forlì (FC), che all’esterno rechi la dicitura “NON APRIRE - RISERVATA PERSONALE - WHISTLEBLOWING”.
Canale orale (ii)
tramite registrazione di messaggio vocale sulla segreteria telefonica del numero di telefono affidato alla Funzione Whistleblowing che sarà pubblicato non appena attivo.
Solo se richiesto dal Segnalante, è possibile richiedere un incontro diretto (iii) fissato entro un termine ragionevole dalla Funzione Whistleblowing.
IL SEGNALANTE DOVRA’ INDICARE UN RECAPITO PER EVENTUALI SUCCESSIVI CONTATTI DA PARTE DELLA FUNZIONE WHISTLEBLOWING.
SI RICORDA AI SEGNALANTI CHE NON POSSONO ESSERE SEGNALATE:
OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE
Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.
Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all’occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.
La Segnalazione deve contenere una chiara descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, con indicazione della tipologia della violazione, delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i fatti, facendo emergere quanto più possibile:
- la tipologia di violazione segnalata;
- la lesione dell’interesse pubblico o dell’integrità;
- le ragioni connesse al contesto lavorativo del segnalante.
Infatti, le violazioni segnalate devono riguardare situazioni, fatti, circostanze, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del CONTESTO LAVORATIVO.
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